le nostre offerte sono più belle se visualizzate in verticale
Il gestore del presente portale di raccolta capitali è BILDAP S.r.l. (di seguito “Bildap” o anche “Gestore”), società di diritto italiano regolarmente costituita in data 14/05/20.
Bildap è una start up innovativa iscritta al registro imprese di Milano, REA n. MI-2590959, codice fiscale e partita IVA 11270440966, capitale sociale di euro 12.000,00 interamente versato. La sede legale della società è in via dell’Annunciata 23/2, 20121 Milano. La società dispone, inoltre, di una sede operativa in Via Cristoforo Colombo 112, 00154 Roma. Ulteriori informazioni sono contenute nella sezione “Informazioni societarie” in fondo alla pagina.
Bildap è stata autorizzata dalla CONSOB all’esercizio dell’attività di gestore di portali di equity crowdfunding con delibera CONSOB n. 21677 del 13/01/21.
1.1 Provvedimenti sanzionatori a carico del portale
Come previsto dal regolamento CONSOB n. 18592/2013 (da ora “regolamento CONSOB”), vengono riportati eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla CONSOB nei confronti del Gestore: Non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori e cautelari di alcun tipo a carico della società BILDAP S.r.l. relativamente alla gestione del portale www.bildap.it .
1.2 Requisiti patrimoniali
In virtù dell’art. 7-bis del regolamento CONSOB, i gestori dei portali devono aderire a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell’art. 59 del TUF (Testo Unico della Finanza) o, in alternativa, devono stipulare un’assicurazione a copertura della responsabilità per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale. Il Gestore ha stipulato una polizza assicurativa con GENERALI S.p.A. che prevede una copertura di 20.000,00 euro per ciascuna richiesta di indennizzo e una copertura massimale, sull’importo totale delle richieste di indennizzo, di 1.000.000,00 di euro all’anno.
2. Attività e obblighi del gestoreBildap tramite il seguente portale svolge un’attività orientata alla raccolta di capitali di rischio on-line in favore di società che intendono collocare strumenti finanziari rappresentativi del loro capitale sociale nel rispetto dei requisiti normativi previsti dal Decreto Legge n. 179/2012 (convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni), dal TUF (anche in seguito al Decreto Legge n. 3/2015, convertito in Legge 24 marzo 2015, n. 33 (in S.O. n. 15, relativo alla G.U. 25/03/2015, n. 70), e dal regolamento CONSOB, e successive modificazioni ed integrazioni. Il servizio di equity crowdfunding è rivolto in via esclusiva alle seguenti società (nel presente documento “Società Target” o anche “Offerente”):
Considerando la verticalizzazione settoriale intrapresa dalla società, attualmente le offerte di investimento proposte sul portale prevedono prevalentemente la sottoscrizione di quote rappresentative del capitale sociale di PMI non innovative che operano nel mercato Immobiliare.
Il gestore per mezzo del proprio portale www.bildap.it:
Bildap effettua direttamente la verifica prevista dall’articolo 13 comma 5-bis del regolamento CONSOB, senza ricorrere agli intermediari autorizzati ovvero le Banche incaricate di gestire i bonifici degli investitori. Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione informativa “Valutazione appropriatezza” in fondo alla pagina.
3. Modalità per la selezione e valutazione delle offerteOgni progetto che viene proposto all’interno del portale viene rigorosamente sottoposto ad un severo processo di due diligence. Con la finalità di condurre una valutazione quanto più accurata e imparziale, il gestore si è dotato di una specifica struttura interna. Il procedimento di istruttoria è suddiviso in tre fasi principali ciascuna delle quali viene affidata rispettivamente all’organo di competenza:
Qualora dal processo di due diligence l’iniziativa risultasse idonea sia sotto il profilo normativo che qualitativo, il Comitato di valutazione procede con la predisposizione di una relazione in cui viene riportata una valutazione di merito segnalando, ove necessario, eventuali integrazioni.
La mancata selezione del progetto non è in ogni caso da intendersi quale valutazione negativa del progetto e/o della bontà dello stesso, non essendo in alcun modo preclusa la possibilità di proporre nuovamente lo stesso progetto e/o altri progetti al portale. Sia il processo di selezione inziale che la fase di due diligence possono essere supportati da gruppi di lavoro esterni al gestore, costituiti da professionisti esperti in ambito economico, legale e da tecnici di settore, in base alle necessità definite dal team di Bildap.
4. PrevenzioneNell’ambito di una corretta e trasparente gestione dei rischi e degli obblighi derivanti dall’esercizio della propria attività, il Gestore si è impegnato a predisporre una serie di politiche interne di compliance. Di seguito riportiamo le principali policies adottate da Bildap, suddivise per aree tematiche:
Nel caso in cui sorga una controversia tra l’Investitore e Bildap con riferimento alla prestazione di servizi e di attività di investimento, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, l’Investitore ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nell’apposita policy per la gestione dei reclami di cui al paragrafo precedente.
I reclami ricevuti verranno valutati anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie e, in caso di mancato accoglimento, anche parziale, di tali reclami, all’Investitore verranno fornite adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione del ricorso all’Arbitro.
L’Investitore ha diritto di ricorrere all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) di cui alla delibera CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016, relativa all’istituzione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie e all’adozione del regolamento di attuazione dell’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.
Esso rappresenta uno strumento che consente all’investitore di ottenere una decisione su una controversia in tempi rapidi, senza costi e senza obbligo di assistenza legale. L’ACF assicura imparzialità e indipendenza di giudizio. Tutta la documentazione è reperibile sul sito web www.acf.consob.it. Sul medesimo sito web è possibile avviare il procedimento.
Presentare ricorso all'ACF o ad altro sistema alternativo di risoluzione delle controversie è condizione di procedibilità per avviare un procedimento giudiziario. Il diritto di presentare ricorso all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale. Qualora l’investitore non sia soddisfatto della decisione, può comunque rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
6. Normativa di riferimentoL’Italia è stato uno dei primi paesi ad essersi dotato di un regolamento ad hoc che disciplina l’equity crowdfunding mediante il Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n.172, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, poi convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (“Decreto Crescita 2.0”).
Tra le principali novità introdotte dal decreto si riscontrano: A) la creazione di una nuova forma societaria la “start up innovativa” che gode di numerose semplificazioni normative e agevolazioni fiscali e B) la delega in capo alla CONSOB per la regolamentazione dell’intero settore italiano dell’equity crowdfunding che ha dato origine all’attuale regolamento CONSOB n.18592 del 26/06/13.
Inizialmente, questo nuovo strumento di raccolta capitali era rivolto esclusivamente alle start-up innovative ovvero a società iscritte in una sezione speciale del registro imprese in quanto dotate di specifiche caratteristiche dimensionali e requisiti innovativi. Nel 2015 l’equity crowdfunding è stato poi esteso a PMI innovative e Organismi collettivi del risparmio (OICR) che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative. Infine, con la Legge di stabilità del 2017, l’equity crowdfunding è diventato uno strumento rivolto anche alle piccole e medie imprese non innovative favorendo la nascita del segmento del Real Estate equity crowdfunding, settore nel quale si è specializzata Bildap.
Di seguito riportiamo i principali provvedimenti normativi che disciplinano il settore dell’equity crowdfunding:
Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione Investor Education messa a disposizione dalla CONSOB.