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Informativa investimento

Informativa sull’investimento in Equity Crowdfunding

1. Rischi

BILDAP S.r.l. (di seguito “Bildap” o anche “Gestore”), in ottemperanza a quanto indicato nel regolamento CONSOB 18592/2013, informa l’investitore che gli strumenti finanziari proposti mediante il seguente portale sono contraddistinti da una serie di rischi da tenere strettamente in considerazione prima di procedere con l’investimento. In particolare:

  1. Rischio di perdita dell’intero capitale investito: Bildap offre in sottoscrizione quote di partecipazione al capitale sociale di aziende di piccole e medie dimensioni. Come tutti gli investimenti in equity, diventando soci di un’iniziativa imprenditoriale si partecipa a tutti gli effetti al rischio d’impresa. Ne consegue che, in caso di default del progetto, l’investitore potrebbe incorrere in una perdita totale ed irreversibile del capitale investito.
  2. Rischio di illiquidità: Le partecipazioni offerte in sottoscrizione al pubblico degli investitori non sono ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati. Ciò le rende strumenti finanziari altamente illiquidi, difficili da disinvestire e smobilizzare nel breve termine. L’investitore che fosse interessato a metterle in vendita potrebbe, quindi, riscontrare difficoltà nel reperire una potenziale controparte interessata ad acquistarle in tempi ragionevoli e alla giusta valorizzazione.
  3. Divieto di distribuzione degli utili: Le offerte proposte sul portale, trattandosi di investimenti in PMI non innovative operanti nel settore immobiliare, non sono soggette al divieto di distribuzione degli utili. Tuttavia, il Gestore è tenuto comunque ad informare il pubblico degli investitori che qualora venissero proposti investimenti in start-up innovative, come previsto dall’art.25 del D.L. n.179/2012, per i primi cinque anni di attività esse sono soggette al divieto di distribuzione degli utili. Rimane in capo al Gestore l’obbligo di informare prontamente l’investitore circa la tipologia di società che intende promuovere un’offerta tramite il portale.

Prima di aderire a ciascuna proposta di investimento, Bildap invita l’investitore a valutare attentamente il progetto imprenditoriale, anche avvalendosi di propri consulenti, e di essere sempre guidato da una solida strategia di investimento proporzionata alle proprie disponibilità finanziarie.

2. Agevolazioni fiscali

Le offerte di investimento proposte da Bildap non godono delle agevolazioni fiscali previste per start-up e PMI innovative. A titolo informativo, invitiamo l’investitore a consultare gli artt. 25-26-31 del D.L. n.179/2012 nei quali sono esplicati i benefici fiscali, le condizioni di fruibilità e le deroghe in capo a suddette entità giuridiche. Qualora il Gestore dovesse proporre investimenti in start-up e/o PMI innovative provvederà prontamente a fornire informazioni più dettagliate in merito ai benefici e ai rischi ad essi connessi.

3. Informazioni sulle offerte

3.1 Prospetto informativo

Nella sezione appositamente dedicata alle offerte di investimento è possibile scaricare il “Prospetto Informativo” (o anche “Condizioni di offerta”) nel quale vengono indicate tutte le informazioni relative agli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione dalle società offerenti che hanno avviato una campagna di raccolta fondi tramite il portale www.bildap.it.

Il Prospetto informativo è redatto in conformità con quanto definito all’interno dell’ALLEGATO 3 del regolamento CONSOB, ed in particolare comprende le seguenti informazioni:

  1. condizioni generali dell'offerta, ivi inclusa l'indicazione dei destinatari, di eventuali clausole di efficacia e di revocabilità delle adesioni;
  2. informazioni sulla quota eventualmente già sottoscritta da parte degli investitori professionali o delle altre categorie di investitori previste dall'articolo 24, con indicazione della relativa identità di questi ultimi;
  3. indicazione di eventuali costi o commissioni posti a carico dell'investitore, ivi incluse le eventuali spese per la successiva trasmissione degli ordini a banche e imprese di investimento. Se previsto dall’offerta dovranno essere fornite anche indicazione di ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore in relazione all'eventuale adozione del regime alternativo di trasferimento delle quote previsto dall'art. 100-ter, comma 2-bis, del TUF;
  4. descrizione delle modalità di calcolo della quota riservata agli investitori professionali o alle altre categorie di investitori previste dall'articolo 24, nonché delle modalità e della tempistica di pubblicazione delle informazioni sullo stato delle adesioni all'offerta;
  5. informazioni circa l’eventuale destinazione alla quotazione su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione degli strumenti finanziari emessi dall’Offerente.
  6. indicazione dei soggetti (banche o imprese di investimento) che ricevono e perfezionano gli ordini di sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta e descrizione delle modalità e della tempistica per l'esecuzione dei medesimi, nonché della sussistenza di eventuali conflitti di interesse in capo a tali banche e imprese di investimento;
  7. informazioni in merito al conto indisponibile acceso ai sensi dell'articolo 17, comma 6, alla data di effettivo addebito dei fondi sui conti dei sottoscrittori;
  8. informazioni in merito alle modalità di restituzione dei fondi nei casi di legittimo esercizio dei diritti di recesso o di revoca, nonché nel caso di mancato perfezionamento dell'offerta;
  9. termini e condizioni per il pagamento e l'assegnazione/consegna degli strumenti finanziari sottoscritti;
  10. informazioni sui conflitti di interesse connessi all'offerta, ivi inclusi quelli derivanti dai rapporti intercorrenti tra l'Offerente e il Gestore del portale, coloro che ne detengono il controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione e controllo nonché gli investitori professionali o le altre categorie di investitori previste dall'articolo 24, che hanno eventualmente già sottoscritto la quota degli strumenti finanziari ad essi riservata;
  11. informazioni sullo svolgimento da parte dell'Offerente di offerte aventi il medesimo oggetto su altri portali;
  12. la legge applicabile e il foro competente;
  13. la lingua o le lingue in cui sono comunicate le informazioni relative all'Offerta.

Fermo restando quanto appena descritto, in caso di fatti nuovi significativi intervenuti, errori materiali o imprecisioni rilevanti nel corso dell'offerta atti ad influire sulla decisione dell'investimento, il Gestore provvederà a portare ogni aggiornamento a conoscenza dei soggetti che hanno aderito all’offerta.

Bildap fornisce le informazioni di cui sopra mediante tecniche multimediali e consente l’acquisizione delle stesse su supporto durevole.

3.2 Contenuti tipici di un Business plan

La società che intende raccogliere capitali mediante un portale autorizzato di equity crowdfunding deve includere, tra la documentazione relativa all'offerta, anche un Business plan. Quest’ultimo deve essereredatto con criteri il più possibile rispondenti ai formati e ai principi comunemente accettati al fine di fornire tutte le informazioni necessarie ad un investimento razionale.

Di seguito vengono riportati i contenuti tipici di un Business plan:

  • Descrizione sintetica del progetto e della società che lo propone;
  • Presentazione del curriculum vitae dell'imprenditore e del management;
  • Analisi del mercato di riferimento (dimensioni, dinamicità, concorrenza);
  • Piano di marketing (obiettivi di vendita e canali distributivi);
  • Fattibilità tecnica del progetto (vincoli operativi, autorizzativi e infrastrutturali);
  • Fabbisogno finanziario complessivo e relativi strumenti di copertura;
  • Proiezioni economico-finanziarie (conto economico previsionale);
  • Analisi dei fattori di rischio e del loro potenziale impatto sull’iniziativa (sensitivity analysis);
  • Time schedule del progetto (pianificazione delle attività e delle relative tempistiche).

3.3 Avvertenza ALLEGATO 3 regolamento CONSOB

Il Gestore assicura che per ciascuna offerta sia preliminarmente riportata con evidenza grafica la seguente avvertenza: “Le informazioni sull'offerta non sono sottoposte ad approvazione da parte della Consob . L'offerente è l'esclusivo responsabile della completezza e della veridicità dei dati e delle informazioni dallo stesso fornite. Si richiama inoltre l'attenzione dell'investitore che l'investimento, anche mediante OICR o società che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese è illiquido e connotato da un rischio molto alto.”.

4. Esecuzione degli ordini di investimento

4.1 Processo di investimento

Prima di poter procedere con la sottoscrizione di un’offerta, l’investitore dovrà abilitare il proprio profilo all’investimento. Nello specifico, mediante l’area personale denominata “Dashboard”, sarà necessario completare le sezioni relative ai dati anagrafici e di residenza, caricare un documento di identità valido, procedere con la compilazione del questionario di appropriatezza (secondo quanto definito dall’art. 13 comma 5-bis del regolamento CONSOB), prendere visione ed accettare integralmente il contratto quadro di investimento e le informative di cui agli artt. 14-15 del regolamento CONSOB. Successivamente l’utente potrà, previa attenta consultazione e valutazione della documentazione progettuale messa a disposizione, avviare il processo di investimento. In particolare, l’investitore dovrà:

  1. entrare all’interno della sezione “Investi” e selezionare l’offerta attiva al quale intende aderire;
  2. indicare la somma che intende investire e successivamente confermare l’importo;
  3. controllare il riepilogo relativo alla compilazione del questionario di appropriatezza. Ove il profilo risultasse inappropriato alla tipologia di investimento proposto, l’investitore dovrà confermare espressamente di voler comunque procedere con l’investimento. Qualora, invece, il questionario non fosse stato ancora compilato, l’investitore verrà rimandato direttamente nell’area di compilazione e dovrà ripetere i passaggi di cui sopra;
  4. selezionare il regime di intestazione quote desiderato (Regime ordinario o Regime alternativo). Per maggiori informazioni è possibile consultare l’informativa “Regime alternativo” in fondo alla seguente pagina;
  5. controllare tutti i dati riportati nel riepilogo finale e procedere con la conferma definitiva dell’ordine.

In seguito all’esecuzione dell’ordine sul portale, l’investitore riceverà via e-mail le istruzioni necessarie ad effettuare un bonifico direttamente sul conto corrente indisponibile intestato alla società offerente.

4.2 Ricezione e trasmissione degli ordini di investimento

Gli ordini di investimento ricevuti vengono direttamente trasmessi dal portale al partner bancario di riferimento: Banca Sella S.p.A. (di seguito “Banca partner”). Per la trasmissione degli ordini, Bildap si avvale di un servizio automatizzato che prevede il ricorso alle API (Application programming interface) sviluppate da Fabrick S.p.A., società appartenente al gruppo Sella. I rapporti tra il Gestore e dette società sono disciplinati e regolamentati all’interno di un rapporto contrattuale comunicato alla CONSOB.

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 17 del Regolamento CONSOB e nel rispetto dei termini contrattuali stipulati con la Banca partner, il Gestore si obbliga a:

  1. comunicare alla Banca partner i dati identificativi di ciascuna offerta, compresi la descrizione, l’importo obiettivo stimato, la durata e la data di apertura alle adesioni;
  2. registrare in modo pronto ed accurato gli ordini di adesione alle offerte ricevuti dagli investitori;
  3. trasmettere in maniera rapida, corretta ed efficiente ciascun ordine di adesione indicando i dati indentificativi dell’ordine e del relativo investitore, ivi compreso la natura dell’investitore (professionale o non professionale) verificata mediante apposita procedura predisposta dal Gestore;
  4. trasmettere suddetti ordini di adesione secondo la sequenza temporale con la quale sono stati ricevuti sul portale;
  5. comunicare alla Banca partner la data di chiusura alle adesioni per ciascuna offerta;
  6. fornire alla Banca partner le istruzioni per il perfezionamento di ciascuna offerta, ai sensi dell’art. 17 comma 6 del regolamento CONSOB;
  7. informare la Banca partner circa il mancato perfezionamento di ciascuna offerta e/o la volontà da parte di uno o più investitori di esercitare il diritto di recesso o di revoca ai sensi del regolamento CONSOB.

La Banca partner, secondo quanto definito dall’art. 17 del regolamento CONSOB e dai termini e condizioni contrattuali stipulati con il Gestore, si obbliga a:

  1. predisporre l’apertura di uno specifico conto corrente bancario destinato a ciascun Offerente alle condizioni economiche concordate tra le parti;
  2. sottoporre a vincolo di indisponibilità tale conto corrente fino alla comunicazione formale di Bildap in merito all’esaurimento delle operazioni di raccolta per la campagna di equity crowdfunding relativa allo specifico Offerente;
  3. operare, nei confronti degli investitori, nel rispetto delle disposizioni applicabili contenute nella Parte II del TUF e relativa disciplina di attuazione;
  4. curare, per quanto di propria competenza, il perfezionamento degli ordini ricevuti esattamente in ordine cronologico;
  5. confermare al Gestore l’avvenuta esecuzione di ciascun ordine, intendendo come esecuzione l’avvenuta verifica di congruenza tra i dati del bonifico accreditato sul conto indisponibile intestato all’Offerente con i dati dell’ordine inserito sul portale;
  6. tenere informato il Gestore sugli esiti della procedura di perfezionamento degli ordini;
  7. movimentare il conto indisponibile esclusivamente al fine di far tornare i fondi nella piena disponibilità degli investitori che abbiano esercitato il diritto di recesso o di revoca (ai sensi dell’art. 25 comma 3 del regolamento CONSOB), nonché nel caso di mancato perfezionamento dell’offerta.

In caso di raggiungimento dell’obiettivo di raccolta, decorso il termine per l’esercizio del diritto di recesso o revoca e perfezionati tutti gli ordini di investimento, Bildap procederà a comunicare alla Banca partner la chiusura dell’offerta, autorizzandola a sbloccare il conto indisponibile e a erogare i capitali in favore della società offerente. Contrariamente, qualora la campagna non raggiungesse tale obiettivo, il Gestore provvederà a comunicare formalmente l’esito negativo della raccolta alla Banca partner. Quest’ultima, quindi, procederà con la restituzione agli investitori dei versamenti effettuati.

5. Costi connessi all’investimento

Il Gestore non applica commissioni a carico dell’investitore. Gli unici costi che potrebbero essere addebitati sono relativi alla disposizione del bonifico, pertanto ciascun investitore è invitato a verificare le condizioni contrattuali con il proprio istituto bancario di riferimento.

In caso di mancato perfezionamento della campagna e/o di esercizio del diritto di recesso o revoca, Bildap disporrà la restituzione integrale dell’importo versato a titolo di investimento senza applicare alcun costo. Il conto corrente indisponibile utilizzato dalla società offerente per raccogliere i capitali è infruttifero e non eroga interessi sulle somme depositate.

Ai sensi di quanto previsto dall’ art. 100-ter, comma 2-bis del TUF, l’investitore potrà usufruire del Regime alternativo di intestazione quote (o anche “servizio di rubricazione”). Tale servizio è da ritenersi facoltativo e viene erogato sulla base delle condizioni contrattuali disposte da DIRECTA SIM S.p.A., partner selezionato dal Gestore. In particolare, i costi per la rubricazione sono:

  • 15 euro una tantum per l’apertura del conto Directa Sim;
  • 30 euro a campagna per il servizio di rubricazione, a prescindere dal numero di investimenti effettuati nella medesima campagna;
  • Un costo di 5 euro, su richiesta facoltativa del sottoscrittore, per il rilascio della certificazione comprovante la titolarità delle quote per l’esercizio dei diritti sociali. Tale importo non è dovuto in caso di primo rilascio del certificato all’Investitore, che è da intendersi gratuito.

Il Regime alternativo si applica solo nel caso in cui la campagna si chiuda positivamente. Qualora la campagna non vada a buon fine, verranno stornate all’investitore le somme investite eccetto i costi di apertura conto (costo una tantum) per onorare gli adempimenti in relazione alla normativa antiriciclaggio cui è tenuta Directa Sim, che non dovranno essere pagati per qualsiasi successiva rubricazione.

6. Diritto di recesso e di revoca

In virtù dell’art. 13 comma 5 e dell’art. 25 comma 2 e 3 del regolamento CONSOB, gli investitori che aderiscono alle opportunità di investimento mediante il seguente portale godono di una serie di diritti e tutele di seguito riportate.

6.1 Diritto di recesso

Gli investitori diversi dagli investitori professionali hanno il diritto di recedere dall’ordine di adesione, tramite comunicazione rivolta al Gestore, entro sette giorni decorrenti dalla data dell’ordine. La comunicazione di recesso deve essere effettuata inviando una comunicazione scritta all’indirizzo recesso@bildap.it. La dichiarazione di recesso deve indicare specificamente le generalità dell’investitore, il codice univoco dell’ordine ed il valore dell’investimento per il quale si esercita il recesso. Nel caso di esercizio del diritto di recesso, i fondi relativi all’investimento tornano nella piena disponibilità dell’investitore senza l’applicazione di alcun costo aggiuntivo.

All'investitore non professionale che corrisponda alla definizione di “Consumatore” data dal Codice del Consumo (artt.67-duodecies e 67-septiesdecies) è riconosciuta la possibilità di esercitare il diritto di recesso immotivato e senza penali con le medesime modalità sopra indicate ma nel più lungo termine di 14 giorni (anche definito “diritto di ripensamento”). In questo caso la comunicazione deve essere effettuata inviando una comunicazione scritta all’indirizzo ripensamento@bildap.it.

6.2 Diritto di revoca

Gli investitori diversi dagli investitori professionali hanno il diritto di revocare la loro adesione quando, tra il momento dell’adesione all’offerta e quello in cui la stessa è definitivamente chiusa o è avvenuta la consegna degli strumenti finanziari, sopravvenga un fatto nuovo o sia rilevato un errore materiale concernente le informazioni esposte sul portale, che siano atti a influire sulla decisione dell’investimento. Il diritto di revoca può essere esercitato entro sette giorni dalla data in cui le nuove informazioni sono state portate a conoscenza degli investitori. La comunicazione di revoca deve essere effettuata inviando una comunicazione scritta all’indirizzo revoca@bildap.it. La dichiarazione di revoca deve indicare specificamente le generalità dell’investitore, il codice univoco dell’ordine ed il valore dell’investimento per il quale si esercita la revoca. In seguito alla comunicazione, il Gestore verificherà se siano state pubblicate informazione idonee a generare il diritto di revoca. Nel caso di esito positivo, Bildap provvederà a dare comunicazione al partner bancario che procederà, quindi, con la restituzione integrale delle somme versate a titolo di investimento senza applicare alcun costo aggiuntivo.